Il Conto Termico è un contributo in denaro concesso per l’acquisto di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di impianti di riscaldamento già esistenti.
L'incentivo è valido nel territorio italiano.
Il Conto Termico 3.0, entrato in vigore il 25 dicembre 2025, rappresenta l’evoluzione della versione precedente con lo scopo principale di favorire la transizione energetica e ridurre le emissioni di CO₂ promuovendo l’utilizzo di stufe, termocamini e caldaie a biomassa ad alta efficienza.
Il Conto Termico 3.0, estende l’accesso agli incentivi per i privati, che, oltre agli interventi in ambito residenziale, possono ora beneficiare dei contributi anche per edifici dell’ ambito terziario.
Un prodotto, per rientrare negli incentivi del Conto Termico, deve rispondere a standard qualitativi particolarmente restrittivi, sia in termini di rendimento (superiore all’85%) che di emissioni in atmosfera.
Per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 il prodotto deve possedere la Dichiarazione di Conformità al Conto Termico 3.0 e un certificato ambientale 5 stelle, sia che venga installato in sostituzione di un generatore a biomassa che non a biomassa (e nel caso di nuova installazione per aziende agricole e forestali).
In particolare, le caldaie (EN303-5), le stufe/caminetti/inserti a pellet (EN14785) e le stufe a legna (EN13240) possono sostituire qualsiasi impianto mentre i camini/inserti a legna (EN13229) possono andare a sostituire “esclusivamente i camini o termocamini sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore”.
Nella sostituzione devono essere ovviamente rispettate anche le condizioni di stesse utenze, ambienti riscaldati e servizi erogati e i requisiti per l’eventuale sovradimensionamento dell’impianto sostituito (se sopra i 15kW).
E’ inoltre necessario che venga utilizzato combustibile certificato, pellet certificato UNI EN ISO 17225-2 e legna certificata UNI EN ISO 17225-5.
Per tutti i dettagli si invita ad approfondire e verificare con un professionista il completo rispetto dei requisiti previsti dalle regole applicative GSE del conto termico.
Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un incentivo erogato direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) al richiedente in un’unica soluzione nel caso di un contributo minore o uguale a 15.000 € (quindi praticamente in tutti i casi di stufe, caminetti) o in due rate annue per contributi sopra i 15.000 €. L’incentivo viene erogato in circa 2 mesi dalla data di attivazione del contratto, direttamente sul conto corrente del beneficiario.
Il Conto Termico 3.0 è attivo dal 25 dicembre 2025.
Numerose regioni italiane hanno introdotto degli incentivi integrativi al Conto Termico, che permettono di arrivare a coprire anche fino al 100% delle spese ammissibili per interventi di sostituzione di generatori obsoleti.
L’ammontare dell’incentivo varia in funzione della tipologia e performance del generatore e delle specifiche previste dal bando regionale in questione.
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal cosiddetto Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) per specifici interventi in ambito di efficienza energetica.
Gli impianti a biomassa possono rientrare come:
- INTERVENTI TRAINANTI solo nel caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaia a biomassa per gli edifici unifamiliari/plurifamiliari (no condomini)
- INTERVENTI TRAINATI nel caso di sostituzione impianto esistente.
L’insieme degli interventi realizzati devono consentire il doppio salto di classe energetica, ovvero il salto alla classe più alta se l’immobile si trova già in classe A3.
Perché un apparecchio a biomassa possa accedere al Superbonus come intervento trainante sono necessarie alcune condizioni stringenti:
- l’abitazione deve essere ubicata in un Comune non soggetto a procedure di infrazione per la qualità dell’aria;
- l’edificio deve essere situato in un’area non metanizzata;
- l’edificio deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento autonomo
- il prodotto a biomassa deve essere una caldaia (EN303-5) con prestazioni emissive elevate (5 stelle).
Perché un apparecchio a biomassa possa accedere al Superbonus come intervento trainato, il prodotto deve rispettare i requisiti di rendimento previsti per Ecobonus e quindi:
- in caso di sostituzione di un generatore esistente a biomassa deve avere una classe di qualità ambientale pari a 4 stelle;
- per la sostituzione di un generatore non a biomassa deve avere una classe di qualità ambientale pari a 5 stelle.
Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.
| CONTO TERMICO | BONUS CASA | ECOBONUS | ||
|---|---|---|---|---|
| SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO OBSOLETO E INQUINANTE (PRESSO LA MEDESIMA UTENZA) | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | RIQUALIFICAZIONE ENER-GETICA DELL’IMPIANTO | RIQUALIFICAZIONE ENER-GETICA GLOBALE DELL’IMMOBILE | |
| IMPORTO DETRAZIONE | max 65% dipende da zona climatica caratteristiche del prodotto | 50% abitazione principale 36% altri immobili |
50% abitazione principale 36% altri immobili |
50% abitazione principale 36% altri immobili |
| REQUISITI DELLA STUFA/CAMINO/CALDAIA |
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| A CHI SI RIVOLGE | Privati e aziende Pubblica Amministrazione |
Privati | Privati e aziende | Privati e aziende |
| A CHE IMMOBILI È APPLICABILE | Immobili residenziali (edifici o parti di edifici esistenti, serre, fabbricati rurali, imprese agricole) e terziario. | Immobili residenziali | Edifici esistenti di tutte le categorie catastali | Edifici unifamiliari o a singole unità immobiliari (con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020) |
| LIMITE DI SPESA | Non previsto | Fino a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare | Fino a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare | Variabile in base al reddito |
| ASSEVERAZIONE | Non necessaria (a meno di potenziamento >10% su impianti sopra i 15kW)E’ necessaria la certificazione di smaltimento del vecchio apparecchio. | Non necessaria, se la detrazione si applica al solo acquisto di stufa, camino o caldaia a pellet o a legna | Non necessaria per sostituzione di un generatore a biomassa esistente Necessaria in tutti gli altri casi |
Sempre necessaria |
| ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) | Non necessario | Non necessario | Non necessario | Necessario |
| EROGAZIONE COME DETRAZIONE FISCALE | L’incentivo viene erogato in un’unica soluzione a due mesi dall’acquisto (in 2 anni per importi superiori a 15000 euro) | Ripartita in 10 quote annuali | Ripartita in 10 quote annuali | Ripartita in 10 quote annuali |
| TRASMISSIONE DATI ONLINE AD ENEA | Non prevista | Obbligatoria | Obbligatoria | Obbligatoria |
Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio
Con Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.
Risulta chiaro pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.
| Sintesi aliquote IVA applicabili alle cessioni di caminetti e stufe | |||
|---|---|---|---|
| Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata | Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 | Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 | Costruzione di un’abitazione non di lusso |
| Cessioni di beni “finiti” con posa in opera | 10% con la limitazione di alcuni beni significativi | 10% | 4% |
| Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera | 22% | 10% | 4% |