IL 25 DICEMBRE 2025 E' ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO CONTO TERMICO CON IMPORTANTI NOVITA'
Il Conto Termico 3.0 è una misura di incentivazione statale, gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), pensata per supportare interventi di riqualificazione energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici esistenti.
Trattasi di un contributo in denaro concesso per l’acquisto di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di impianti di riscaldamento già esistenti.
A differenza delle detrazioni fiscali, l’incentivo prevede l’erogazione di un contributo economico diretto, accreditato sul conto corrente del beneficiario al termine dei lavori, che per i soggetti privati può coprire fino al 65% delle spese ammissibili:
- in un’unica soluzione nel caso di un contributo minore o uguale a 15.000 € (erogato in circa 2 mesi dalla data di attivazione del contratto) o
- in due rate annue per contributi sopra i 15.000 €.
Il Conto Termico 3.0, entrato in vigore il 25 dicembre 2025, rappresenta l’evoluzione della versione precedente con lo scopo principale di favorire la transizione energetica e ridurre le emissioni di CO₂ promuovendo l’utilizzo di stufe, termocamini e caldaie a biomassa ad alta efficienza.
Il Conto Termico 3.0, estende l’accesso agli incentivi per i privati, che, oltre agli interventi in ambito residenziale, possono ora beneficiare dei contributi anche per edifici dell’ ambito terziario.
Tra le principali novità introdotte dal Conto Termico 3.0 rientra la possibilità, per i soggetti privati del settore residenziale, di incentivare la sostituzione di impianti esistenti alimentati a GPL o gas naturale con moderne caldaie a biomassa. L’intervento è ammesso purché il nuovo generatore presenti una classe ambientale pari almeno a 5 stelle e garantisca emissioni di particolato (PP) non superiori a 1 mg/Nm³. In questo contesto, ad esempio, è possibile sostituire una tradizionale caldaia a gas metano con una caldaia a pellet, migliorando l’efficienza dell’impianto e riducendo l’impatto ambientale.
In generale un prodotto, per rientrare negli incentivi del Conto Termico, deve rispondere a standard qualitativi particolarmente restrittivi, sia in termini di rendimento (superiore all’85%) che di emissioni in atmosfera.
Per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 il prodotto deve possedere la Dichiarazione di Conformità al Conto Termico 3.0 e un certificato ambientale 5 stelle, sia che venga installato in sostituzione di un generatore a biomassa che non a biomassa (e nel caso di nuova installazione per aziende agricole e forestali).
In particolare, le caldaie (EN303-5), le stufe/caminetti/inserti a pellet (EN14785) e le stufe a legna (EN13240) possono sostituire qualsiasi impianto mentre i camini/inserti a legna (EN13229) possono andare a sostituire “esclusivamente i camini o termocamini sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore”.
Nella sostituzione devono essere ovviamente rispettate anche le condizioni di stesse utenze, ambienti riscaldati e servizi erogati e i requisiti per l’eventuale sovradimensionamento dell’impianto sostituito (se sopra i 15kW).
E’ inoltre necessario che venga utilizzato combustibile certificato, pellet certificato UNI EN ISO 17225-2 e legna certificata UNI EN ISO 17225-5.
Per tutti i dettagli si invita ad approfondire e verificare con un professionista il completo rispetto dei requisiti previsti dalle regole applicative GSE del conto termico.
Il decreto in materia di detrazioni fiscali è in corso di aggiornamento; le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Si invita pertanto a fare riferimento alle fonti istituzionali per eventuali aggiornamenti.
Il Bonus Casa è un incentivo fiscale previsto dalla normativa italiana per interventi di ristrutturazione edilizia, che comprende anche l'installazione di impianti di riscaldamento a biomassa, come stufe e caldaie a legna o pellet. Questo incentivo permette di recuperare il 50% (nel caso di intervento realizzato nell'abitazione principale) o il 36% (in tutti gli altri casi) delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di questi prodotti tramite una detrazione fiscale sull'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).
L'incentivo copre l'acquisto e l'installazione di stufe, caminetti e caldaie a biomassa, che utilizzano legna o pellet come combustibile, in quanto interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico.
Il prodotto installato deve rispettare le normative vigenti in materia di efficienza energetica e di emissioni inquinanti. Per poter usufruire della detrazione, è necessario che l'apparecchio abbia una certificazione che ne attesti il rispetto delle soglie di rendimento e di emissioni stabilite dalla legislazione italiana ed europea. In particolare i prodotti agevolabili devono avere la certificazione ambientale secondo il D.M. 7.11.2017 n. 186 e soddisfare i limiti di almeno 4 stelle per la sostituzione di un generatore a biomassa esistente e di 5 stelle per una nuova installazione. Il rispetto di questi requisiti viene certificato attraverso il Certificato Ambientale rilasciato da un laboratorio notificato.
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali uguali e le spese detraibili includono sia l’acquisto dell'impianto a biomassa, sia i costi per l'installazione, eventuali opere murarie collegate, e l'acquisto di accessori necessari al funzionamento dell’impianto (come tubi di scarico, canne fumarie, ecc.).
Il decreto in materia di detrazioni fiscali è in corso di aggiornamento; le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Si invita pertanto a fare riferimento alle fonti istituzionali per eventuali aggiornamenti.
Il decreto in materia di detrazioni fiscali è in corso di aggiornamento; le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Si invita pertanto a fare riferimento alle fonti istituzionali per eventuali aggiornamenti.
Stufe, caminetti e caldaie rientrano nel cosiddetto Ecobonus, in quanto aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le detrazioni fiscali variano in base all'intervento alla tipologia dell’immobile oggetto di interventi: il 50% per interventi nell’abitazione principale e il 36% per le altre tipologie di immobili. Le nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati.
I prodotti agevolabili devono avere la certificazione ambientale secondo il D.M. 7.11.2017 n. 186 e soddisfare i limiti di almeno 4 stelle per la sostituzione di un generatore a biomassa esistente e di 5 stelle per una nuova installazione. Il rispetto di questi requisiti viene certificato attraverso il Certificato Ambientale rilasciato da un laboratorio notificato.
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali uguali, e le spese detraibili includono sia l’acquisto dell’impianto a biomassa, sia i costi per l’installazione, lo smontaggio del vecchio impianto, l'installazione delle nuove apparecchiature necessarie al funzionamento dell’impianto e le relative prestazioni professionali.
Il decreto in materia di detrazioni fiscali è in corso di aggiornamento; le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Si invita pertanto a fare riferimento alle fonti istituzionali per eventuali aggiornamenti.
Numerose regioni italiane hanno introdotto degli incentivi integrativi al Conto Termico, che permettono di arrivare a coprire anche fino al 100% delle spese ammissibili per interventi di sostituzione di generatori obsoleti.
L’ammontare dell’incentivo varia in funzione della tipologia e performance del generatore e delle specifiche previste dal bando regionale in questione.
| CONTO TERMICO | BONUS CASA | ECOBONUS | ||
|---|---|---|---|---|
| SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO OBSOLETO E INQUINANTE (PRESSO LA MEDESIMA UTENZA) | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | RIQUALIFICAZIONE ENER-GETICA DELL’IMPIANTO | RIQUALIFICAZIONE ENER-GETICA GLOBALE DELL’IMMOBILE | |
| IMPORTO DETRAZIONE | max 65% dipende da zona climatica e caratteristiche del prodotto | 50% abitazione principale 36% altri immobili |
50% abitazione principale 36% altri immobili |
50% abitazione principale 36% altri immobili |
| REQUISITI DELLA STUFA/CAMINO/CALDAIA |
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| A CHI SI RIVOLGE | Privati e aziende Pubblica Amministrazione |
Privati | Privati e aziende | Privati e aziende |
| A CHE IMMOBILI È APPLICABILE | Immobili residenziali (edifici o parti di edifici esistenti, serre, fabbricati rurali, imprese agricole)e terziario | Immobili residenziali | Edifici esistenti di tutte le categorie catastali | Edifici unifamiliari o a singole unità immobiliari (con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020) |
| LIMITE DI SPESA | Non previsto | Fino a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare | Variabile in base al reddito | Variabile in base al reddito |
| ASSEVERAZIONE | Non necessaria (a meno di potenziamento >10% su impianti sopra i 15kW)E’ necessaria la certificazione di smaltimento del vecchio apparecchio. | Non necessaria, se la detrazione si applica al solo acquisto di stufa, camino o caldaia a pellet o a legna | Non necessaria per sostituzione di un generatore a biomassa esistente Necessaria in tutti gli altri casi |
Sempre necessaria |
| ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) | Non necessario | Non necessario | Non necessario | Necessario |
| EROGAZIONE COME DETRAZIONE FISCALE | L’incentivo viene erogato in un’unica soluzione a due mesi dall’acquisto (in 2 anni per importi superiori a 15.000 euro) | Ripartita in 10 quote annuali | Ripartita in 10 quote annuali | Ripartita in 10 quote annuali |
| TRASMISSIONE DATI ONLINE AD ENEA | Non prevista | Obbligatoria | Obbligatoria | Obbligatoria |
* interpretazione cautelativa in attesa di charimento dal MaSE
Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio
Con Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.
Risulta chiaro pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.
Il decreto in materia di detrazioni fiscali è in corso di aggiornamento; le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Si invita pertanto a fare riferimento alle fonti istituzionali per eventuali aggiornamenti.
| Sintesi aliquote IVA applicabili alle cessioni di caminetti e stufe | |||
|---|---|---|---|
| Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata | Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 | Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 | Costruzione di un’abitazione non di lusso |
| Cessioni di beni “finiti” con posa in opera | 10% con la limitazione di alcuni beni significativi | 10% | 4% |
| Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera | 22% | 10% | 4% |